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Tutto quello che serviva per poter emigrare a inizio '900: passaporto, certificati per l'espatrio, regole per emigrare, certificati sanitari. Da archivi pubblici e privati.

Legge immigrazione 1888

 

LEGGE portante disposizione sulla emigrazione.

30 dicembre 1888.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 dicembre 1888, n. 306)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L’ emigrazione è libera, salvo gli obblighi imposti ai cittadini dalle leggi.
I militari di prima e seconda categoria in  congedo illimitato, appartenenti all’esercito permanente ed alla milizia mobile, non possono recarsi all’estero, se non ne abbiano ottenuta licenza dal ministro della guerra

Art. 2.

Nessuno può arruolare emigranti, vendere o distribuire biglietti per emigrare, o farsi mediatore a fine di lucro fra chi voglia emigrare e chi procuri o favorisca imbarco, s’egli non abbia avuta dal ministero la patente di agente, o dal prefetto la licenza di subagente.

Art. 3.

Per ottenere la patente di agente d’emigrazione occorre essere cittadino italiano domiciliato nel Regno, maggiore di età, non privato dei diritti civili, né sottoposto alla speciale sorveglianza di pubblica sicurezza, e non essere stato condannato per reati contro la fede pubblica, o relativi al commercio, o contro il buon costume, o contro le persone e la proprietà, né essere stato condannato per contravvenzione alla presente legge o al relativo regolamento.
La patente non può essere conceduto ai ministri di culti, né a funzionari dello Stato o impiegati in amministrazioni pubbliche locali.
Se la patente è chiesta da una associazione, la domanda deve essere accompagnata dall’atto di costituzione della società e dalla designazione dei soci o amministratori che hanno la firma sociale, i quali abbiano le condizioni richieste dal precedente alinea.

Art. 4.

La concessione della patente di agente è vincolata al deposito di una cauzione di lire 3,000 a 5,000 di rendita in titoli dello Stato.
Tale cauzione dovrà essere reintegrata dall’agente tutte le volte che per applicazione della presente legge essa sia stata diminuita. La reintegrazione dovrà essere fatta nel termine di quindici giorni dalla richiesta dell’autorità politica.
La cauzione, salvo che penda giudizio a carico dell’agente innanzi ai tribunali ordinari, o innanzi alla commissione arbitrale di cui all’articolo 17 della presente legge, sarà restituita quattro mesi dopo che l’agente sia morto, o abbia dichiarato di ritirarsi dalle operazioni, o abbia perduta la patente per effetto dell’articolo seguente.

Art. 5.

La patente è ritirata quando manchi il reintegro della cauzione nel termine prescritto, o quando l’agente abbia fatto partire emigranti in opposizione all’articolo 1 della presente legge.
La patente è pure ritirata quando l’agente abbia procurato scientemente la partenza o l’imbarco di latitanti o di evasi dal carcere o dalle colonie dei condannati al domicilio coatto, o la partenza o l’imbarco di minori destinati a mestieri girovaghi a termini della legge 21 dicembre 1873.

Art. 6.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano agli armatori ed alle società di navigazione nazionale o straniera riconosciute ed autorizzate nello Stato, quando esse facciano operazioni di emigrazione.

Art. 7.

Il subagente deve essere nominato con atto autentico dell’agente, che sarà notificato al prefetto della provincia.
Il prefetto avuta notizia della nomina di uno o più subagenti nella provincia, concederà la licenza di fare operazioni di emigrazione in rappresentanza e per conto del mandante, semprechè il subagente designato sia nelle condizioni richieste dall’articolo 3 della presente legge.

Art. 8.

L’agente è responsabile solidalmente degli atti di ogni suo subagente.
Egli non può servirsi di altro mediatore fra sé ed i cittadini a scopo di emigrazione o per la stipulazione dei contratti di cui all’articolo 12, che dei subagenti da lui notificati all’autorità politica e da questa riconosciuti come è prescritto dall’articolo precedente.
Il subagente non potrà delegare altri a promuovere l’emigrazione o a fare da mediatore fra sé o fra l’agente e gli emigranti.

Art. 9.

La licenza del subagente cessa quando il mandante abbia perduta la patente, e sarà ritirata dal prefetto quando il subagente sia incorso nei casi preveduti dall’articolo 5 di questa legge.
La licenza al subagente può anche essere ritirata per ogni altra contravvenzione alla presente legge o al regolamento di cui all’ articolo 20.

Art. 10.

Non è dovuto dall’emigrante al subagente o all’agente compenso alcuno per mediazione o per altro titolo, salvo il semplice rimborso delle spese effettivamente anticipate per conto di lui.
L’agente o subagente che contravvenga a tale disposizione incorrerà nell’ammenda ragguagliata al decuplo della somma riscossa.

Art. 11.

Gli arruolamenti di emigranti potranno essere fatti dall’agente o subagenti soltanto entro il territorio in cui è autorizzato ad agire; ma né l’uno né l’altro potrà percorrere il paese eccitando pubblicamente i cittadini ad emigrare.

Art. 12.

Tra l’agente o subagente e l’emigrante, o se questi è minore, il suo tutore, giusta le prescrizioni dell’articolo 88 del codice per la marina mercantile, sarà fatto un contratto in triplo originale, di cui un esemplare sarà dato all’emigrante, uno al capitano del porto di imbarco e l’altro resterà presso l’agente.
Se una delle parti sia analfabeta, il contratto sarà per lei sottoscritto dal sindaco o dall’autorità di pubblica sicurezza.
Il contratto dovrà indicare, oltre al nome, all’età, alla professione e all’ultimo domicilio dell’emigrante:
a) la data del congedo militare o della licenza del ministro della guerra;
b) il luogo di partenza e il luogo o il porto di destinazione;
c) il termine entro cui dovrà aver luogo la partenza;
d) il nome della nave e il posto assegnato all’emigrante, con patto espresso che lo spazio assegnatogli non sarà minore di quello prescritto dall’articolo 548 del regolamento 20 novembre1879 per l’esecuzione del codice per la marina mercantile;
e) ove la traversata non sia fatta direttamente, il tempo della fermata intermedia o scalo, in attesa di ulteriore trasporto, e il nome e la qualità del nuovo trasporto;
f)   se il trasporto sia gratuito in tutto o in parte, oppure il prezzo totale o parziale del trasporto, compresavi la spesa di sussistenza a bordo, non potendo in alcun caso i viveri e le bevande essere inferiori alla razione stabilita dalla tabella n. 7 unita al regolamento 20 novembre 1879 per l’esecuzione del codice per la marina mercantile;
g) la qualità di bagaglio che l’emigrante potrà portare.
Si richiederà all’emigrante la presentazione di questo contratto o di un contratto analogo con una compagnia di navigazione o con un armatore.

Art. 13.

Il contratto di partenza dell’emigrante è esente da ogni tassa di registro e  bollo.

Art. 14.

È nullo di pieno diritto il patto, col quale l’emigrante si obblighi a pagare, con prestazioni personali o con giornate di lavoro, il prezzo di passaggio o trasporto.
L’emigrante avrà diritto alla restituzione del doppio di ciò che egli avesse pagato per prezzo di trasporto, se questo sia soddisfatto in tutto o in parte da un governo o da una società di emigrazione, o da  impresario di colonizzazione.

Art. 15.

Le prescrizioni degli articoli 583,584 e 585 del codice di commercio regoleranno il contratto di emigrazione, nonostante qualsiasi patto in contrario, salvo quanto è detto nel seguente alinea.
Le indennità e l’azione per danno saranno, per quanto riflette i rapporti fra agente e emigrante, di competenza della commissione, di cui all’articolo 17 della presente legge.
In caso di scali intermedi, o di rilascio forzoso o volontario del bastimento, l’emigrante nonostante qualsiasi patto in contrario, avrà diritto al vitto di bordo e allo alloggio per conto dell’agente, o ad una indennità di tre lire per giornata, ferma rimanendo pel capitano o padrone la prescrizione dell’art. 373 del codice per la marina mercantile, e per l’agente l’obbligo di far giungere l’emigrante al luogo di destinazione, e di rimborsare il capitano o padrone di ogni suo credito.
Se avvenga naufragio o abbandono della nave o avaria che impedisca al bastimento di proseguire il viaggio, la responsabilità pel rimborso delle spese di nutrimento e di trasporto su altra nave, sino al luogo dove l’emigrante era diretto, spetta intera all’agente.

Art. 16.

La cauzione risponde dei danni patiti dall’emigrante per colpa dell’agente, e risponde delle indennità che gli spettano in esecuzione di questa legge.

Art. 17.

L’emigrante o emigrato potrà intentare la sua azione contro l’agente col presentare, su carta senza bollo ed esente da ogni tassa, un reclamo ad un console dello Stato dov’egli arrivi, o al prefetto della provincia dove stipulò il contratto con l’agente o subagente.
Il reclamo sarà irrecettibile, se presentato quando sia già scorso un mese dall’arrivo al porto di destinazione, o qualora la partenza non abbia avuto luogo un mese dopo il termine stabilito per la partenza dal contratto con l’agente.
Per gli effetti del reclamo, l’emigrante si intenderà domiciliato presso il console o il prefetto a cui lo presentò.
Il console, appena ricevuto il reclamo, dovrà in via sommaria e di urgenza, raccogliere tutti gli elementi occorrenti per determinare la decisione della commissione, di cui all’alinea seguente, e comunicare, nel più breve termine possibile, i risultati dell’istruttoria al ministero dell’interno. Questi ne curerà la pronta trasmissione alla commissione di cui al seguente comma.
I danni sono riconosciuti e liquidati da una commissione di arbitri che funzionerà in ogni capoluogo di provincia. Essa sarà composta del prefetto, del presidente del tribunale, del procuratore del Re presso il tribunale, e di due consiglieri provinciali.
Questa commissione di arbitri sarà competente, nonostante qualunque patto in contrario; non sarà tenuta di osservare le forme ed i termini stabiliti per l’istruzione delle cause davanti all’autorità giudiziaria; giudicherà con le norme prescritte dall’articolo 21 del codice di procedura civile; ed alla sua sentenza si applicheranno gli articoli 22, 23, 24, 27 del codice medesimo. Terrà luogo dell’atto di compromesso voluto dall’articolo 24 del codice di procedura civile il contratto depositato alla capitaneria del porto.
Tutte le carte relative a questo giudizio saranno esenti da ogni tassa, bollo e registro. Una lettera ufficiale del prefetto terrà luogo della procura prescritta dal medesimo articolo 24.
La sentenza sarà definitiva, né contro di essa sarà ammesso appello o ricorso per cassazione.

Art. 18.

È punito coll’arresto da uno a sei mesi, e colla multa da 500 a 5000 lire chiunque senza patente o licenza a fine di lucro fornisca o procuri trasporto agli emigranti, o intervenga mediatore di contratti tra gli emigranti e chi li trasporta, o faccia arruolamenti per l’emigrazione.
Nella stessa pena incorre, l’agente o subagente che favorisca la contravvenzione all’articolo 1o, o contravvenga agli articoli 5, 8, 11.
Gli armatori, comandanti di navi e noleggiatori che ricevono a bordo emigranti senza contratto, saranno puniti, se nazionali, con la stessa pena; ed al capitano sarà applicata la sospensione dei gradi marittimi preveduta dall’articolo 257 del codice per la marina mercantile. Se stranieri, la multa sarà triplicata e ritenuta sulla cauzione chi il capitano di bastimento estero deve dare in esecuzione agli articoli 91 del codice per la marina mercantile e 582 del regolamento per la esecuzione del medesimo codice.
L’agente condannato per violazione dell’articolo 396 del codice penale perde la patente.

Art. 19.

È punito con, l’ammenda da 100 a 1000 lire:
a)  l’agente, l’armatore, il capitano o padrone che, nelle operazioni relative all’emigrazione, contravvengano alle disposizioni del regolamento di cui all’articolo seguente, senza pregiudizio delle maggiori pene nelle quali incorrono per forza di questa legge o del codice penale;
b) l’agente, l’armatore, il capitano o padrone che, nelle operazioni relative all’emigrazione, contravvengano alle disposizioni che saranno date dal ministero dell’interno in casi di riconosciuta gravità ed urgenza.

Art. 20.

Con regolamento approvato per regio decreto, udito il consiglio di Stato, si stabiliranno le norme per la esecuzione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1888.

UMBERTO

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI

F. CRISPI